Maggio 2016

Rimborsi per Avvocati ed altri professionisti

Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP.  La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica.  Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP.  Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto  resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza  anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale,  comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.

Dunque, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite tutti i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvalgano, anche in modo non occasionale, di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, mansioni esecutive, non dovranno assolutamente  versare  IRAP. Infatti tali professionisti devono considerarsi “non organizzati”.  Naturalmente, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare  se di fatto l’attività svolta dal dipendente sia atta a potenziare l’attività produttiva, o sia invece un’attività prettamente esecutiva.

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Maggio 2016

Quali conseguenze ha il mobbing? Come difendersi?

L’attività di mobbing può determinare nella vittima perdita d’autostima, ansia, esaurimento nervoso, depressione, insonnia, nevrosi, isolamento sociale, attacchi di panico e può anche essere causa di cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatite, ed anche di suicidio, nei casi più gravi.

In diversi casi vengono favoriti i conflitti e le inimicizie tra la persona presa di mira e i colleghi, mentre le vengono vietati  contatti con le persone con le quali ha un buon rapporto. Ciò allo scopo di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul lavoro.

Le azioni di dequalificazione o marginalizzazione professionale danno luogo talvolta ad un “terrore psicologico” sul luogo di lavoro, che consiste in una comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone, principalmente contro un singolo individuo, che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare con continue attività ostili.

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Maggio 2016

Danno non patrimoniale: scostamento da tabelle milanesi va motivato

In materia di danno non patrimoniale e di tabelle milanesi la sentenza n. 2167/2016 torna a parlare di quantificazione del danno.

Come noto, ormai da anni per la quantificazione del danno non patrimoniale l’attore ed il giudice si basano quelle che sono le determinazioni dettate nelle tabelle milanesi.

Ai sensi della sentenza n. 12408/2011 le tabelle milanesi rappresentano infatti l’unica via per pervenire ad una compensazione economica che sia adeguata e ristoratrice del pregiudizio subito. In particolare la pronuncia della Suprema Corte stabilisce che il ristoro deve tener conto non solo della quantificazione strictu sensu del danno ma anche tenere conto delle circostanze del caso concreto affinché appunto il ristoro sia congruo e si basi sui principi di adeguatezza e proporzionalità (Cassazione n. 9231/2013)

Un ruolo determinante nella valutazione è altresì rivestito dal giudice dalla propria valutazione equitativa e dal suo libero apprezzamento.

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Maggio 2016

Tutelarsi nei mutui a tasso variabile

La Corte di Giustizia Europa ha di recente preso posizione in merito ai mutui a tasso variabile contenenti la c.d. clausola del “tasso floor”. Questa tipologia di mutui si caratterizza per il fatto che la rata e il relativo tasso non scendono sotto un certo limite stabilito in  favore delle banche.

La pronuncia della Corte giustizia europea ha fatto sì che l’Italia emanasse un decreto attuativo sulla materia, con un chiaro impatto sia sui mutui già stipulati sia su quelli che verranno stipulati in futuro.

La direttiva europea sui mutui dunque apporta rilevanti modifiche sulle regole vigenti ed in particolare per i casi di ritardi nei pagamenti delle rate che vanno dai 30 ai 180 giorni.

In questo arco temporale, il ritardo potrà essere tollerato e si potranno evitare eventuali decreti ingiuntivi ed esecuzioni forzate pagando la somma corrispondente agli interessi di mora maturati, tralasciando (momentaneamente) la somma della sorte capitale.

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Maggio 2016

Partite Iva: maxiammortamenti e regime dei minimi

Numerose sono state le risposte e gli orientamenti forniti dall’agenzia delle entrate, in merito a quelli che sono i c.d. superammortamenti dei beni strumentali. Esse risultano raccolte nella circolare 12/E/2016.

Le interpretazioni che sono state fornite vanno decisamente nella direzione di rendere facilmente fruibile il beneficio da parte di imprese e professionisti.

I contribuenti minimi potranno applicare il beneficio nella sua forma massima. Dato che il costo di acquisizione dei beni strumentali viene dedotto per cassa, potranno dedurre nell’esercizio di sostenimento non solo il costo effettivo, ma anche l’intera maggiorazione del 40%.

L’ammortamento calcolato sulla maggiorazione del costo si differenzia dagli ammortamenti civilistici imputati in conto economico. Quelli dei quali si usufruirà a seguito della legge di stabilità saranno quelli delle variazioni in diminuzione (variazioni permanenti).

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Maggio 2016

Mobbing pianificato: in quali casi è riscontrabile

Per mobbing si intende l’insieme delle condotte persecutorie poste in essere nell’ambiente di lavoro e messe in atto con continuità.

Recenti pronunzie della Corte di Cassazione hanno identificato una forma articolata di tali condotte persecutorie, che prende il nome di “mobbing pianificato”.

Esso si ha nel momento in cui l’attività persecutoria non è fine a sé stessa ma è pianificata e funzionale alla espulsione del lavoratore, causandogli una serie di ripercussioni psicofisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) con andamento cronico.

Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza quindi ricorrere al licenziamento (che potrebbe causare imbarazzo o problemi di vario tipo al datore di lavoro) o per stroncare ritorsioni a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all’esterno di irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali.

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Maggio 2016

Acquistare la prima casa all’asta oggi è ancora più conveniente

Il perdurare della crisi economica in Italia ha iniziato ad intaccare anche il patrimonio immobiliare tanto che negli ultimi due anni si è visto un sensibile incremento di aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili pignorati. Il crescente numero di immobili sul mercato ne ha fatto abbassare di molto il prezzo.

Sono molti coloro i quali decidono di fare questo conveniente acquisto ed è bene sapere che è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa anche per quegli immobili acquistati durante un’asta. Ecco un breve ed utile vademecum :

Per usufruire dell’agevolazione l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha ( o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto) la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Naturalmente l’acquisto della casa di abitazione è una scelta fondamentale nella creazione del patrimonio familiare, favorita dalla nostra Costituzione in quanto portatrice di effetti non soltanto economici ma anche sociali, e in tal senso agevolata dallo Stato attraverso una riduzione del prelievo fiscale.

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