Maggio 2016

Il comportamento ostile del datore di lavoro: è mobbing

Come statuito dalla Cassazione per “mobbing” s’intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Purtroppo spesso nei luoghi di lavoro si riscontra una forte tendenza a sminuire i fatti ed a minimizzare la gravità di comportamenti che consentono di ridurre atteggiamenti di inaccettabile prepotenza alla stregua di folcloristici episodi di normale conflittualità relazionale, quando non addirittura di malintesa confidenzialità.

Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione, il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o morale o psicologico o fisico.

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Febbraio 2016

Tutela contro i rumori molesti

Il disturbo della quiete cagionato da rumori che superano la normale soglia di tollerabilità può essere tutelato sia in sede civile che in sede penale, con dovute differenze. Posto che le immissioni siano in grado di ledere gli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente, con ciò confermando un orientamento consolidatosi nel corso degli anni (Cass. nn. 26972/2008 e 26975/2008) e che la natura stessa del diritto di proprietà esclude ogni condotta che abbia quale risultato quello di limitare il godimento di un bene, risulta pacifico che sorge in capo al soggetto leso il diritto di ottenere la cessazione delle turbative ed il risarcimento del danno.

Doverosa premessa è individuare quali rumori possano essere considerati eccedenti la normale soglia di tollerabilità.

Si tratta di rumori che impediscono lo svolgimento delle normali attività diurne o del riposo notturno ed altresì di quei rumori che eccedono la soglia di decibel fissata.

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Giugno 2015

L’offesa su Facebook è «a mezzo stampa»

Con la sentenza n.24431/15 la Cassazione afferma che risulta essere integrato il reato di “diffamazione aggravata” nel momento in cui un “post” scritto su Facebook viene pubblicato, come se la medesima notizia fosse riportata dalle testate giornalistiche. Il fondamento dell’aggravante risiede «nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone (…) con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa».
E se lo «strumento principe della fattispecie in esame» (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica, è anche vero che la norma prevede «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» per poter applicare l’aggravante che porta la pena fino a 3 anni di carcere. Il meccanismo delle amicizie “a catena” di Facebook, in sostanza, «ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici».