Febbraio 2016

Istanza in autotutela

Con l’istanza in autotutela il cittadino – contribuente può chiedere ad una pubblica amministrazione (ivi compresa l’amministrazione finanziaria) il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.

Secondo la vigente normativa in materia di pubbliche amministrazioni, infatti, attraverso una istanza, ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento o la rettifica di un atto.

La possibilità di ricorrere all’istanza in autotutela coinvolge una disparata gamma di atti, emessi dalle pubbliche amministrazioni  come ad esempio gli  avvisi, i verbali, le cartella esattoriali, ecc. L’istituto in argomento consente al cittadino di rivolgere la propria richiesta al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa, direttamente dalla P.A. senza dover ricorrere al giudice.

L’autotutela dunque, costituisce un’eccezione al principio enunciato dall’articolo 2907 del codice civile secondo cui la tutela dei diritti è affidata all’attività giurisdizionale.

L’autotutela, in luogo del ricorso giurisdizionale, è, quindi, opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto. Altrimenti, è consigliabile presentare un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente per evitare il decorso dei termini ed il conseguente cristallizzarsi della situazione.

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. L’autotutela amministrativa infatti può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese (un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del cittadino). Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia).

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

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Gennaio 2016

Nullità delle clausole vessatorie imposte dalla compagnia assicurativa (Cass. n. 17024/2015)

CASSAZIONE, SEZIONE TERZA CIVILE, SENTENZA 20.08.2015, N.17024

LA CLAUSOLA CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO È VESSATORIA PERCHÉ INVERTE L’ONERE DELLA PROVA ED ALTRESÌ PERCHÉ  NON È STATA RESA CONOSCIBILE AL CONTRAENTE.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

SENTENZA 20.08.2015, N.17024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. RUBINO Lina – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 23858-2012 proposto da: INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;  – ricorrente –  contro  D.V.;  – intimato – avverso la sentenza n. 8/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2012, R.G.N. 1544/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI; udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

  1. Il 25.3.2002 F.V. stipulò con l’Ina Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”) una polizza sulla propria vita per il caso di morte, con previsione di pagamento dell’indennizzo a beneficio di D.V.. Quindici giorni dopo la stipula, l’11.4.2002, il portatore di rischio morì a causa di un ictus.
  1. L’assicuratore, richiesto del pagamento dell’indennizzo, lo rifiutò adducendo due ragioni:

(a) il contraente al momento della stipula aveva mentito sul proprio stato di salute, e quindi l’indennizzo non era dovuto ex art. 1892 c.c.;

(b) il beneficiario non aveva accompagnato la richiesta di indennizzo con i documenti richiesti dal contratto: e cioè una relazione medica sulle cause della morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dimostrante la qualità di erede.

  1. A fronte del diniego dell’assicuratore, D.V. nel 2003 convenne la Generali dinanzi al Tribunale di Forlì, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo. La Generali si costituì, negò la propria obbligazione ed in via riconvenzionale chiese dichiararsi l’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c..
  1. Il Tribunale di Forlì con sentenza 22.5.2008 n. 483 rigettò tutte e due le contrapposte domande.

La sentenza venne appellata in via principale da D.V., ed in via incidentale dalla Generali.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 12.6.2012 n. 828 accolse l’appello principale e condannò l’assicuratore al pagamento dell’indennizzo.

Ritenne la Corte d’appello:

– che la clausola 16 delle condizioni generali di polizza, ovvero quella che subordinava il pagamento dell’indennizzo alla presentazione dei documenti ivi indicati, fosse vessatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, perchè subordinava l’adempimento dell’assicuratore all’esecuzione di oneri particolarmente gravosi da parte del beneficiario; perchè invertiva l’onere della prova e perchè non era stata resa conoscibile al contraente; – che la domanda di annullamento del contratto proposta dalla Generali era inammissibile (rectius, infondata), perchè si sarebbe dovuta proporre contro gli eredi del contraente.

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Generali sulla base di tre motivi. D.V. non si è difeso.

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Gennaio 2016

La disciplina condominiale: norme di diritto

Il condominio degli edifici è regolato dagli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Esso è indubbiamente una forma di comunione con delle peculiarità date dal fatto che ciascun condomino è proprietario esclusivo del proprio immobile, mentre alcune parti dell’edificio, sono oggetto di una comunione forzosa imposta dalla legge (o dal regolamento). Da considerarsi necessariamente parti comuni  le scale, i pilastri, i cotili, le facciate, i parcheggi, gli ascensori, i muri maestri, il tetto, ecc..Se un condominio è composto da più di otto condomini è necessaria la nomina di un amministratore di condominio che è  l’organo esecutivo dello stesso, cui è demandata l’organizzazione ordinaria. L’amministratore ha poteri di rappresentanza in base ad un rapporto di mandato rispetto ad ogni singolo condomino.
Alla nomina prevede l’assemblea ai sensi del n.4 dell’art. 1136 c.c.. La legge prevede in ogni caso (vale a dire indipendentemente dal fatto se l’assemblea sia in prima o seconda convocazione) la maggioranza qualificata di cui al II comma dell’art.1136 c.c.. Occorrerà pertanto che la deliberazione sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Gli atti che l’amministratore compie entro i limiti della propria competenza devono infatti non già ritenersi imputati ad un ente in forza di un nesso organico, bensì di semplice rappresentanza, riferibile ai singoli condomini (Cass. Civ. Sez. II, 4558/93). L’amministratore ha la rappresentanza di tutti i condomini e può stare in giudizio sia per essi sia contro alcuni di essi. Ai sensi dell’art. 1133 c.c. i provvedimenti che l’amministratore adotta nell’ambito dei propri poteri vincolano i condomini.
Il regolamento di condominio può essere un regolamento assembleare o un regolamento contrattuale. Il regolamento contrattuale è predisposto dal costruttore prima della vendita dei singoli appartamenti, oppure viene approvato da tutti i proprietari all’unanimità. Essendo predisposto dall’originario (ed unico) proprietario dell’edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso. Il regolamento assembleare invece viene votato ed approvato con un numero di voti pari almeno alla metà dei condomini intervenuti in assemblea e titolari di almeno la metà del valore dell’edificio e quindi dei millesimi.
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Gennaio 2016

Modifiche al processo tributario

Il 2015 si è chiuso con la circolare del 29 dicembre 2015 dell’Agenzia Entrate (circolare 29/12/2015 n. 38) che passa in rassegna le rilevanti modifiche introdotte nel processo tributario al fine di innovarlo sotto l’egida di celerità e razionalità.
In particolare dette modifiche hanno investito la mediazione che si avrà anche per i ricorsi sotto i 20 mila euro a prescindere dall’ente verso il quale saranno proposti.
La procedura di conciliazione, che avrà un ambito di applicazione maggiormente esteso, sarà esperibile anche per le controversie soggette a reclamo e mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Lo stesso avverrà per la tutela cautelare, che investirà diversi momenti e fasi del processo, in ottemperanza agli ultimi orientamenti della Consulta.
A decorrere dal 1/06/2016 diventano inoltre immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10 mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

Novembre 2015

Modifiche introdotte per la registrazione del canone di locazione

In passato l’obbligo di registrazione entro 30 giorni era posto a carico solidalmente sia del locatore che del locatario. La legge di Stabilità 2016, invece, introduce rilevanti modifiche alla disciplina.
La norma stabilisce che l’obbligo di registrazione – da assolvere sempre entro 30 giorni – spetti solo al locatore. Inoltre, quest’ultimo, entro i 60 giorni successivi, ha l’obbligo di comunicarlo sia all’inquilino che all’amministratore di condominio ai fini della compilazione dell’anagrafe di condominio.
In via ordinaria, la registrazione del contratto è effettuata telematicamente o presentando un apposito modello cartaceo e versando l’imposta di registro dovuta in misura proporzionale, oppure fissa se si tratta di locazioni soggette ad IVA.
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Luglio 2015

Modifiche all’esecuzione forzata, alle procedure concorsuali ed al processo telematico

Con decretazione d’urgenza, e non con una riforma organica e sistematica, il “decreto giustizia per la crescita” (D.L. n.83/2015) apporta ulteriori modifiche alle materie dell’esecuzione forzata, delle procedure concorsuali e del processo telematico. Di seguito alcune delle novità più rilevanti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno che hanno investito istituti quali l’atto di precetto, la deducibilità delle perdite, le vendite giudiziarie.
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