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Maggio 2021

La riduzione del fatturato dà diritto alla sospensione dei versamenti

Con i decreti-legge “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Agosto” e “DL n. 129/2020” il Governo ha adottato una serie di misure fiscali tese a sostenere l’economia italiana. Di seguito si evidenziano le misure fiscali più significative, in materia di: 1) sospensioni, proroghe e rinvii; 2) cancellazione e riduzione di imposte; 3) incentivi e ristori a fondo perduto; 4) sostegno alla patrimonializzazione; 5) misure settoriali; 6) altre misure.

Ai fini della sospensione dei versamenti tributari e contributivi prevista dal decreto Liquidità, va valutata rispettivamente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020) e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). Inoltre, ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, che fornisce i primi chiarimenti sul D.L. n. 23/2020.

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.L. n. 23/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” – decreto Liquidità.
In particolare, il decreto Liquidità contiene disposizioni volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Ad esempio, in ambito fiscale, il decreto, per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in un’unica soluzione, o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre; in alternativa, come previsto dal DL Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020; in alternativa, come previsto dal DL. Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni euro: sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente / assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; relativi all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; in alternativa, le imposte sospese sono versate per un importo pari al 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019: non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero, mediante rateizzazione, fino a un massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In alternativa, come previsto dal DL Agosto è altresì consentito versare un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo a partire da settembre. Il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi di imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello stato
Enucleata la norma oggetto del presente contributo, occorre a questo punto rilevare che da un’analisi della stessa, emerge inequivocabilmente come in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica, il Governo abbia inteso ridisegnare anche il calendario dei versamenti tributari e contributivi di imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato. Pertanto, con il presente paragrafo saranno forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei suddetti versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Ebbene, l’art.18 del D.L. n.23/2020, nel disciplinare la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali.

Acconti d’imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo

L’articolo 60 del DL n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

A tal riguardo, il nuovo Decreto considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti

Solo per l’anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).

Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.

 

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