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Società di capitali ed omessa presentazione della dichiarazione e dei bilanci: il criterio cronologico

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione e dei bilanci per le società di capitali i giudici di merito  sempre più si attengono ai termini previsti per la loro presentazione al fine di attribuire eventuali responsabilità omissive.

Nel caso di specie ad un amministratore di una società di capitali subentrava un liquidatore e  l’effettiva attribuzione di eventuali responsabilità omissive venne attribuita dai giudici di merito con applicazione di un rigido criterio cronologico.

I giudici di merito precisano come le responsabilità che sorgono dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di una società, nonché dalla mancata redazione e pubblicazione dei bilanci, siano senza dubbio omissioni imputabili al soggetto subentrante – se afferenti ai suoi compiti – in ottemperanza al principio civilistico di successione nei rapporti giuridici.
In particolare per quel che concerne le omesse dichiarazioni dei redditi successive ad un dato anno e la mancata redazione e pubblicazione dei successivi bilanci, per le società di capitali in liquidazione è obbligatorio che il liquidatore segua un procedimento formale di liquidazione, secondo il dettato normativo di cui all’art. 5 comma 1, D.P.R. n. 322/1998 modificato dal D.L. n. 16/2012.
La procedura di liquidazione, secondo la normativa vigente,  ha effetto ai fini fiscali a decorrere dallo stesso momento in cui ha effetto ai fini civilistici: quindi dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per le società di capitali.
Ai fini delle imposte sui redditi la messa in liquidazione comporta l’obbligo di suddividere in due periodi di imposta l’esercizio in cui viene avviata la procedura di liquidazione. Il primo periodo che è rappresentato dal periodo compreso tra l’inizio dell’anno e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico; mentre il secondo periodo va dalla messa in liquidazione alla fine del periodo di imposta, ovvero, alla chiusura della liquidazione se la stessa termina entro il medesimo esercizio di apertura.
Le omissioni dunque, andranno collocate con estrema precisione cronologica, al fine di determinare la responsabilità di un soggetto piuttosto che di un altro, poiché se un soggetto subentra ad un altro, andrà rilevato su quale soggetto grava l’effettivo obbligo di presentazione al momento in cui vi fu l’omissione. Infatti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione va presentata telematicamente entro la fine del 9° mese successivo a quello in cui ha effetto la messa in liquidazione della società, mentre la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra la messa in liquidazione e la fine dell’esercizio (31 dicembre dell’anno in cui è iniziata la procedura di liquidazione) va presentata nei termini ordinari.
La dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo di liquidazione, per legge, va presentata telematicamente, tenuto conto delle risultanze del bilancio finale di liquidazione, entro nove mesi successivi alla data di deposito del bilancio finale ovvero, in casi di mancata presentazione del bilancio, entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione.

 

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