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Febbraio 2019

MULTE su autobus e treni: come impugnarle?

Le multe che ti sono state fatte durante un viaggio in treno o in autobus, sono a tutti gli effetti delle sanzioni amministrative e come tali devono rispettare rigidi vincoli di legge.

Molto spesso però gli operatori del trasporto pubblico commettono delle violazioni relative alla modalità di irrogazione della multa o ai termini di notifica: in tutti questi casi potrai impugnare la multa e chiedere la sua cancellazione!

Le  modalità di accertamento e contestazione sono infatti tutte previste dalla legge.

La regola generale prevede che, quando sia possibile, la contestazione debba essere immediata, quindi andrà fatta a te personalmente  e fatta tramite consegna del verbale nelle mani del trasgressore.

 

Non di rado essa avviene tramite notifica differita del verbale (tipicamente nei casi in cui il trasgressore rifiuti di ritirare lo stesso).

Il termine di notifica differita previsto dalla legge è di 90 giorni dall’accertamento (per i residenti all’estero 360 giorni).  Dunque anche nei casi in cui tu non abbia pagato immediatamente la sanzione che ti è stata comminata, dovranno essere rispettati questi termini per la notifica.

 

Il trasgressore che accetta la verbalizzazione sul posto può far inserire nel verbale le proprie osservazioni ed indicare eventuali testimoni. Se paga subito può  usufruire dell’applicazione della sanzione minima e riceverà ovviamente una ricevuta.

Il nostro consiglio allora, se ci sono degli elementi a te favorevoli, falli inserire immediatamente nel verbale perché è un tuo diritto.

L’importo delle sanzioni è fissato dalle leggi regionali. In mancanza, in caso di viaggio senza biglietto o con biglietto non convalidato si applica la sanzione pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario con tetto massimo fissato a 200 euro.

La legge prevede la possibilità di pagare una sanzione ridotta entro 60 giorni dalla contestazione della violazione (sia immediata che differita), decorsi i quali l’autorità competente  emana un’ordinanza/ingiunzione  addebitando anche le spese di procedimento  e della relativa notifica.

 

Potrai chiedere che la sanzione venga annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento.

Contro l’ordinanza/ingiunzione -oppure direttamente contro il verbale, potrai fare ricorso entro lo stesso termine di pagamento (30 giorni, 60 per i residenti all’estero), davanti al giudice di pace del luogo ove è avvenuta l’infrazione. Se l’importo dell’atto al quale ci si oppone supera i 15.493,71 ci si deve rivolgere al Tribunale (giudice ordinario). Leggi comunque l’ordinanza/ingiunzione, vi saranno di certo ulteriori informazioni.

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti di una multa ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

Contro la sentenza del giudice di pace ci si può appellare in Tribunale, presso il giudice ordinario (non più direttamente in Cassazione a seguito del  d.lgs.40/2006).

Se vuoi consultare le leggi in materia trovi qui i link alla  legge 689/81 e il Dl 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 art.48

 

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Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

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