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Gennaio 2018

Bologna, l’autovelox di via Stalingrado è illegittimo: al via i ricorsi per impugnare le multe

Dopo la sentenza del 18 gennaio 2018 resa dal Giudice di Pace di Bologna inizia la corsa all’annullamento delle multe emesse a seguito delle rilevazione effettuate dall’autovelox di via Stalingrado.

Si gettano le basi per interessanti sviluppi in quanto, secondo quanto sancito dal GdP di Bologna, il misuratore della velocità che è stato posizionato  in via Stalingrado, che è stato causa di 4.549 multe nel solo mese di dicembre, non avrebbe i requisiti fissati dal Codice dalla Strada.

Via Stalingrado infatti, come è stato rilevato nel corso del processo, non possiede i requisiti previsti dalla legge per veder installati dispositivi fissi di rilevazione della velocità.

La via bolognese, che è costata cara a molti automobilisti nell’ultimo anno, non sarebbe classificata come «strada urbana di scorrimento», che è invece  l’unica categoria di strade urbane per le quali l’ordinamento prevede di poter utilizzare autovelox fissi, controllati tramite pc, da remoto.

Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato che secondo il Piano del Traffico del Comune via Stalingrado viene classificata come «strada urbana interquartiere» e dunque inadatta ad ospitare rilevatori permanenti.

Il Giudice nella motivazione della sentenza ha sottolineato che con questa classificazione lo stesso comune «riconosce che la strada urbana interquartiere non ha le caratteristiche geometriche di quella urbana da scorrimento, avvicinandosi, al contrario, a quelle delle strade di quartiere» e, dunque, «con ciò rilevando l’illegittimità della postazione autovelox ‘da remoto’ su strada priva delle caratteristiche normativamente stabilite». Quindi, c’è poco da discutere: «Vista l’illegittimità dell’accertamento della velocità, la domanda va accolta, con annullamento del verbale impugnato».

L’invalidità non può che risultare originaria in quanto la situazione viziante il provvedimento si riscontra già  esistente al momento del suo venire in essere. L’illegittimità dell’autovelox si basa dunque su un presupposto di fatto del provvedimento invalidante il medesimo, presente al momento della perfezione dello stesso.

 

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