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Le ultime importanti sentenze in ambito Medico – Sanitario 2019

Il Tribunale di Parma assolve un medico applicando l’art. 590-sexies, 2° c., c.p. (Aprile 2019)

Il Tribunale di Parma in composizione monocratica, applicando l’art. 590-sexies, 2° c., c.p., ha assolto dall’accusa di lesioni personali colpose gravissime un medico di Pronto Soccorso che non era pervenuto tempestivamente alla diagnosi di un ictus ischemico che aveva colpito una donna, la quale, proprio per effetto di tale patologia, ha riportato danni permanenti e molto significativi. La sentenza merita di essere segnalata perché rappresenta uno dei primi casi noti di applicazione della controversa disciplina di esclusione della responsabilità penale introdotta dalla legge “Gelli-Bianco” del 2017.
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza

 

Sul risarcimento del danno da perdita di chance del paziente (Aprile 2019)

Con l’ordinanza n. 6443/2019 la Corte di cassazione ha affrontato la questione del risarcimento del danno da perdita di chance del paziente nei giudizi di responsabilità medica, chiarendo che la relativa quantificazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice. Nel quantificare il danno da perdita di chance nell’ambito dei giudizi di responsabilità medica è necessario concretizzare in termini numerici le possibilità, prevedendo quantomeno una forbice minima e una forbice massima.

 

La responsabilità del Ministero della Salute per danno da trasfusioni di sangue infetto (Aprile 2019)

L’ordinanza n. 4995/2019 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della risarcibilità dei danni derivanti da trasfusioni di sangue infetto e della responsabilità del Ministero della Salute da omessa vigilanza in materia di raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano per uso trasfusionale. Nel caso di specie, una donna nel 1983 è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica a seguito della quale le sono state effettuate cinque trasfusioni con sacche di sangue infetto da HCV (epatite C). Ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento, i giudici di merito hanno escluso la responsabilità del Ministero della Salute

 

 

Corte di Cassazione – VI sezione Civile – ordinanza n. 7721/2019

Responsabilità medica: il foro per l’azione di regresso

 

Tra i vari aspetti che possono venire in rilievo nelle controversie aventi a oggetto delle ipotesi di responsabilità medica, vi sono anche quelli relativi alla competenza territoriale delle azioni di regresso proposte dalle case di cura nei confronti dei medici. La competenza a conoscere delle azioni di regresso nell’ambito dei giudizi di responsabilità medica va affermata sulla base di due criteri: il luogo di adempimento della prestazione pecuniaria alla base della domanda di regresso presso il domicilio dell’attrice; il luogo di insorgenza dell’obbligazione in regresso ai sensi degli artt. 1299, comma 1, e 2055, comma 2, del c.c., da individuare tenendo conto del fatto genetico della responsabilità.

 

 

Corte di Cassazione – Sezione III – ordinanza n. 3717/2019

Responsabilità medica: porte aperte alle CTU percipienti

Nei giudizi di responsabilità medica, la consulenza tecnica d’ufficio della quale può avvalersi il giudice è una consulenza cosiddetta percipiente. I fatti da accertare, infatti, necessitano di conoscenze tecniche specifiche e tale circostanza legittima il giudice ad affidare al consulente l’incarico non solo di valutare i fatti accertati (nel qual caso si parlerebbe di consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi.

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