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Febbraio 2019

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi dei lavoratori

Nel rapporto di lavoro la committente é responsabile dei trattamenti retributivi (ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi e previdenziali e  dei premi assicurativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.

Risponde altresì della mancata corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e dei roll non goduti, stante la loro natura retributiva.

 

E se ne comprende facilmente la ratio, in quanto essi sono connessi al sinallagma contrattuale e costituiscono il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali e di permessi.

Dalla giurisprudenza è stato affermato (Cass. 10 maggio 2010, n. 11262; id. 3 aprile 2004, n. 6607 e n. 236/2005) che tali voci, ed in particolare l’indennità sostitutiva di ferie non godute, ha natura retributiva ed è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, perché è in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo.

 

Inoltre, sempre ai sensi e dell’art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276, il committente è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Anche l’art. 50 del DL 69/2013 (c.d. decreto “Fare”), in vigore dal 21 giugno 2013 ha mantenuto l’applicabilità delle disposizioni concernenti la solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Non possono dunque trovare accoglimento le eccezioni dell’opponente sui limiti della responsabilità solidale, che appaiono del tutto infondate e dunque inammissibili per falsa applicazione art. 29 del DLgs. 2003 n. 276

 

Quali sono le sorti dei lavoratori dopo la cessione del ramo di azienda?

Sia nei casi dei cessione dei contratti di lavoro, sia nei casi di cessione del ramo di Azienda,  cedente e cessionario sono responsabili in solido per i crediti di lavoro.

 

Tra Cedente e cessionario vige regime di responsabilità solidale in relazione ai debiti retributivi e contributivi e pertanto essi saranno  responsabili in solido per TFR ed altri emolumenti maturati, come disposto dalla normativa comunitaria (dir. 98/50/CE) e dalla legislazione nazionale (art. 2112 c.c., art. 23 del d.lgs. 276/2003 “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”). Ratio legis della continuità, come fosse un unico rapporto di lavoro mai interrotto, è quella di evitare che la cessione si trasformi in strumento elusivo fatto di un una pluralità di rapporti individuali sui quali i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano della solvibilità datoriale (Cassazione 11 maggio 2016, n. 9682 e Cass. civ. Sez. lavoro, 06/03/2015, n. 4598).

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