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Gennaio 2022

Processo amministrativo telematico: i modelli per il deposito atti e ricorsi

I nuovi moduli aggiornati per il deposito PAT (Processo Amministrativo Telematico).

Alla fine di questo articolo troverai tutti i moduli aggiornati riguardanti il deposito telematico: questi andranno a sostituire la modulistica utilizzata in precedenza come da istruzioni pubblicate sul sito ufficiale  giustizia-amministrativa.it

In caso contrario, ovverosia laddove i depositi venissero effettuati con i modelli precedenti non aggiornati, questi saranno automaticamente scartati dal sistema informatico del’Ufficio ricevente.

In particolare, la modulistica aggiornata comprende i moduli per il deposito di ricorsi, atti, istanze ante causam e richieste alle segreterie, nonché i modelli destinati alle parti ricorrenti e resistenti (persone fisiche) e agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali. I medesimi modelli sono, inoltre, stati forniti anche nella loro versione in lingua tedesca.

PER QUALI ATTI E PROTAGONISTI DEL PROCESSO È PREVISTO IL DEPOSITO TELEMATICO?

Tutti i procedimenti iscritti a ruolo dal nuovo anno, infatti, dovranno essere obbligatoriamente depositati in telematico; a differenza di quanto accade nel civile, dove solo i difensori hanno l’obbligo del deposito telematico degli atti successivi a quelli con i quali la parte si costituisce in giudizio, nel processo amministrativo l’obbligatorietà del telematico non solo è prevista per il deposito di tutti gli atti compreso, quindi, anche quello introduttivo (iscrizione a ruolo del ricorso) ma coinvolge tutte le parti del processo (difensori, funzionari di cancelleria, magistrati, ausiliari del giudice, pubbliche amministrazioni e finanche le parti private che, ove loro consentito dalla legge, possono stare in giudizio senza l’assistenza tecnica.

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA NOTIFICA CARTACEA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

i rappresentanti del CNF,dell’Avvocatura dello Stato, delle Avvocature pubbliche, delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative degli Avvocati amministrati visti UNAA e SIAA esprimono concordemente l’avviso che: § entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possano essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio;

LA GIURISPRUDENZA:

Emerge che in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cons. Stato, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017) secondo cui il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole PAT) laddove l’atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo.

I RIFERIMENTI NORMATIVI:

Con d.P.C.m. 16.2.2016, n. 40 è stato emanato il Regolamento recante le regole tecnicooperative per l’attuazione del processo amministrativo telematico: l’avvio del processo amministrativo telematico (PAT), già previsto per il 1º gennaio 2016 dal d.l. 27.6.2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) convertito, con modificazioni, nella l. 6.8.2015, n. 132 e posticipato al 1º luglio 2016 dal d.l. 30.12.2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito con modificazioni nella l. 25.2.2016, n. 21 proprio in attesa dell’emanazione di tale regolamento, sembrava cosa fatta, ma il 30.6.2016 il Governo con il d.l. 30.6.2016, n. 117 ne ha ulteriormente posticipato l’avvio al 1º gennaio 2017.

REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO DA REMOTO DURANTE LA PANDEMIA

Nella stessa comunicazione sono inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all’udienza, nonché l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite tale link e la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa.

Naturalmente per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all’installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

All’udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all’udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l’informativa di cui al comma 5.

All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare registrazioni. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell’udienza o della camera di consiglio.

Sono stabiliti anche dei tempi per gli interventi delle parti: sette minuti in sede di discussione dell’istanza cautelare e nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo e dell’ottemperanza; dieci minuti nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali.

Gli allegati 1 e 2 del d.P.C.S. n. 134/2020 contengono nello specifico le regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche che costituiscono, in effetti, la riproduzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40 e del relativo Allegato.

MODULISTICA PROCESSO

Note di rilascio elimina code (pubblicato il 27/12/2021)

Istruzioni per la compilazione dei moduli di deposito (aggiornate a settembre 2021)​​​​​​​

Istruzioni per invio moduli di deposito (aggiornate al 22/12/2020)

Guida alla configurazione di Acrobat Reader DC per la firma digitale

Indirizzi Pec per il PAT

 

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