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Marzo 2019

Fisco contesta ricavi in nero: indagini sui dipendenti

Una recente pronuncia afferma che è legittimo per il fisco poter contestare entrate e ricavi non dichiarati (e dunque in nero) sulla base di ispezioni ed indagini bancarie effettuate in capo ai dipendenti della società.

Si evince un irrituale modus operandi secondo il quale è stato finanche invertito l’onere della prova, poiché – a questo punto spetta al contribuente dimostrare la provenienza delle movimentazioni sospette se è dipendente di una società che sembrerebbe non retribuirlo a dovere.

È stata la Corte di Cassazione che con l’ordinanza 104 del 2019 ha riconosciuto questa inusitata possibilità al fisco, di controllare, e mettere nel mirino, i dipendenti al fine di accertare i ricavi della società secondo la presunzione che tutti i versamenti ingiustificati sono necessariamente dei ricavi non dichiarati.

Si sono susseguiti tre gradi di giudizio: Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale fino ad arrivare alla pronuncia di legittimità in Cassazione a seguito della quale è stata affermata la giustezza, e la conformità al diritto, dunque la legittimità di tali comportamenti.

Grava sul contribuente l’obbligo di superare tale presunzione

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in riferimento all’articolo 360 del codice di procedura civile rigetta le asserire violazioni da parte del contribuente ricorrente che accusava il fisco di violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 6, 867 e seguenti del Tuir e degli articoli 32, 38 e 42 del DPR 600 del 1973.

La corte afferma che grava, invece, sul contribuente l’onere di superare la presunzione posta degli articoli 32 del DPR 600 del 1973 e 51 del DPR 633 del 1972 che dove dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie, come affermato altresì dalla sentenza della Cassazione 10480 del 2018 (dimostrazione che nel caso di specie non risultava essere avvenuta).

Non rileva invece in alcun modo la qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore

dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del DPR 600 del 1973 articolo 32 comma 1 numero 2 consistente nel fatto che i dati gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base di accertamenti e rettifiche di cui agli articoli 38 e seguenti del DPR 600 del 73 se il contribuente non dimostri di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad Imposta o che essi non abbiano rilevanza allo stesso fine.

Tale principio trova applicazione anche per tutti i soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo, come sancito altresì dalla sentenza di Cassazione 15050 del 2014.

Tali principi si innestano sul già consolidato orientamento secondo cui i versamenti ingiustificati sul conto si presumono ricavi in nero

principio enunciato dalla Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/10/2018 n° 44562.

Tale pronunzia in particolare investiva il mondo dei liberi .

Sempre secondo i giudici, la base legale della presunzione per i versamenti è rappresentata, infatti, dal secondo periodo del n. 2) del comma 1) dell’art. 32 richiamato, che non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di contribuenti e non è stato toccato né dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, né dal D.L. n. 193 del 2016.

L’art. 32 sopra richiamato dispone che i dati ed elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo sono posti a base delle verifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del D.p.r. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non abbiano rilevanza a tale fine.

La norma prevede, altresì, che i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito delle predette operazioni siano poste come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Disposizione che si applicava non solo agli imprenditori ma anche ai lavoratori autonomi dalla L. 311 del 2004.

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