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Febbraio 2019

Divieto assoluto di guida di veicolo estero per residenti in Italia (Decreto Sicurezza)

Il decreto sicurezza (decreto legge n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132) detta una rigida disciplina in riferimento alla Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

Sono stati infatti novellati alcuni articoli del codice della strada, in particolare gli articoli 93 e 132 per tentare di colpire il fenomeno dell’esterovestizione.

Sarebbero infatti molti gli italiani che circolano con veicoli aventi targa estera, spesso auto di grossa cilindrata. Circa 48.000 i veicoli sequestrati negli ultimi mesi.

Secondo il decreto sicurezza, infatti, se si è residenti da più di 60 giorni nel territorio italiano si verrà sanzionati con sanzione amministrativa pecuniaria e sequestro del veicolo.

Laddove l’interessato non possa o non intenda immatricolare il veicolo in Italia, è tenuto a richiedere il rilascio di un foglio di via, e della relativa targa provvisoria (art. 99 c.d.s.), previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere .

 

Per le finalità meglio evidenziate al paragrafo A) dello stesso decreto sicurezza, nel caso in cui l’utilizzatore di fatto del veicolo sia un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione estera, il foglio di via può essere richiesto dal medesimo utilizzatore.

 

Gli UMC (uffici della motorizzazione civile) avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità straniere che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari. In ultimo per ha il principio di solidarietà che prevede che nel caso della relazione di cui all’articolo 84 risponde solamente il locatario mentre per violazione articolo 94 comma 4 bis risponde solamente l’intestatario mentre nei casi indicati dall’articolo 93 e dall’articolo 132 rispondono in solido la persona residente in Italia se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

 

Introducendo il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e l’indisponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni è da ritenere che il divieto sia rivolto non solo alle persone fisiche residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, ma anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorché costituite all’estero.

Inoltre, il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all’estero, vale a dire in un altro Paese UE o SEE o in uno Stato extraUE.

 

In ossequio ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori (art.45 TFUE) e di libera prestazione di servizi (art.56 TFUE), sono esclusi da tale divieto esclusivamente:

  • i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in un altro Stato UE o SEE con una impresa che non ha sedi in Italia;
  • I veicoli intestati ad un’impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

Come specificato da due circolari, di poco successive al Decreto sicurezza, rispondono solidalmente con il proprietario anche l’intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l’elenco dei soggetti obbligati in solido. Saranno Infatti chiamati a rispondere anche il locatario, il comodatario e finanche il custode del veicolo sequestrato, nonché chi è in attesa di definizione dell’Eredità.

 

Il pagamento in forma scontata della sanzione, del 30%, è ammesso entro i 5 giorni dalla contestazione /o notificazione. Tuttavia qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto successivamente a 5 giorni, esso non potrà considerarsi come estintivo della sanzione.

Se invece il trasgressore non pagasse la sanzione né prestasse cauzione il veicolo sarebbe sottoposto a Fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207.

Rileva poi che il fermo possa concorrere con il sequestro.

 

Al momento dell’accertamento non è ammesso che a guidare il veicolo siano familiari o parenti dell’avente diritto ma esclusivamente il proprietario, oppure il soggetto che abbia il veicolo in leasing o in comodato.

Il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile sensi dell’articolo 213 codice della strada.

 

 Dunque come anticipato le uniche eccezioni al divieto assoluto di circolazione, sulla base delle quali, può circolare in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 giorni.

1)  il veicolo estero concesso in leasing e locazione senza conducente a soggetto residente in Italia da parte di impresa costituiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia la sede secondaria o altra sede effettiva

2) il veicolo estero concesso in comodato ha un soggetto residente in Italia è legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un impresa in piazza era il veicolo estero costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo che non ha servito in Italia una sede secondaria un’altra descrittiva.

 

Il guidatore che abbia tali rapporti di collaborazione o cariche sociali potrà esibire idonea documentazione al momento del controllo che dimostri il titolo in base al quale sta conducendo il veicolo esibendo a richiesta dell’agente accertatore idonea documentazione attestante il suo ruolo all’interno della società o il titolo Sulla base del quale detiene il veicolo. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Ed inoltre deve avere data certa e deve essere “opponibile ai terzi”. La data certa è necessaria ai fini probatori qualora le firme apposte sul documento non siano state autenticate.

 

La data certa può risultare dalla registrazione dell’atto all’ufficio del registro o dall’apposizione su di esso di una marca temporale utilizzate per la spedizione dei documenti a mezzo posta.

L’apposizione del timbro e dell’etichetta postale attestante la consegna per la spedizione può, infatti, costituire un valido strumento per provare la data certa tale operazione possibile.

In pratica stampando e firmando il documento e successivamente piegandolo in tre parti in modo che assuma un formato idoneo alla spedizione, verrà spillato ai dati e consegnandolo all’ufficio postale per la spedizione in forma di raccomandata senza  busta esterna.

 

La registrazione dell’atto,  sebbene non obbligatoria, pare lo strumento preferibile per consentire il controllo da parte delle forze di polizia. A tal fine si consiglia di rivolgersi al nostro studio per la stipulazione del relativo atto e della sua registrazione presso gli uffici competenti poiché un atto che è stato formato all’estero se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione secondo le regole generali esattamente come accade per i contratti stipulati in Italia.

 

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti che sorgono dal sequestro del veicolo ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

 

 

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