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Marzo 2017

Incidenti stradali: se l’assicurazione non paga

Spesso accade che passino numerosi giorni (anche mesi) senza che il danneggiato riceva risarcimento alcuno da parte della compagnia assicurativa e alle sofferenze causate da incidenti allora si aggiungono le fatiche per avere riconosciuti i propri diritti di assicurato-danneggiato.

Strategie dilatorie come l’attesa per la perizia, la mancanza di un documento… vengono attuate per sfiancare il danneggiato dilatando i tempi ed in alcuni casi liquidare offerte inadeguate.
Le problematiche riscontrate con maggior frequenza sono state ad esempio quelle relative al “risarcimento diretto” che prevede la possibilità per il danneggiato di ottenere un risarcimento direttamente dalla propria compagnia assicurativa. Tuttavia il cittadino non possiede gli strumenti per comprendere se l’offerta sia congrua oppure no.
In altri casi i punteggi di invalidità permanente assegnati sono risultati essere più bassi del dovuto così come, talvolta, si è assistito ad una riduzione dei risarcimenti per i microdanni.
Spesso il danneggiato si è trovato a dover effettuare le riparazioni del veicolo anticipando interamente i costi, in altri a dovere effettuare il ripristino esclusivamente presso officine e meccanici convenzionati con le compagnie assicurative, senza potersi rivolgere a chi offre servizi diversi ed, in alcuni casi, a prezzi migliori.
Tutto ciò non va di certo a vantaggio del danneggiato.
In molti casi il danneggiato avrebbe finanche diritto ad un acconto provvisionale, un anticipo sul risarcimento e sulle somme che gli spettano specie quando si devono sostenere visite specialistiche, tac, risonanze magnetiche, fisioterapia etc…
Un acconto è di certo utile a chi deve fronteggiare questi esborsi di denaro.
Gli organi di vigilanza Ivass e Bankitalia hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento delle società assicurative eventualmente sanzionandole.
Secondo quanto pubblicato in un articolo de l’Espresso durante il corrente anno quasi tutte le compagnie assicurative sono state sanzionate e nel 2014 sono state inflitte multe per oltre 23 milioni di euro.
Rimane solo la giustizia a tutela del cittadino che, in sede giudiziaria, può fare ottenere piena ragione all’assicurato.
L’azione legale può essere intrapresa dopo la scadenza dei termini per questo è importante conoscere il giorno dal quale i termini iniziano a decorrere e quali sono le tempistiche previste:

  • 60 giorni per i sinistri con i danni cagionati a cose ( ridotti a 30 se è stata apposta la doppia firma sul modulo blu );
  • 90 giorni per i sinistri con lesioni (artt. 145 e seguenti del codice delle assicurazioni);
  • 120 giorni se vi sono dei feriti, con lesioni anche lievi.

Decorso tale termine le forze dell’ordine potranno rilasciare la relazione sull’ incidente stradale (verbale).
Spesso accade che la compagnia assicurativa in mancanza di detto verbale liquidi il danno al 50% oppure addirittura non lo paghi affatto.

Gli ultimi dati Istat ed alcune trasmissioni televisive d’inchiesta (Presa Diretta) hanno acceso i riflettori su spiragli sconfortanti circa le metodologie delle compagnie assicurative che si fanno forti del fatto che spesso il danneggiato dovrà agire in giudizio per ottenere una piena tutela.
In ultimo vi sono casi in cui l’assicurazione non paga perché ritiene responsabile del sinistro lo stesso soggetto che ha richiesto il risarcimento.
In queste circostanze dovrà essere appurato se vi siano gli estremi del dolo o della colpa grave.
Un attento avvocato dovrà infatti suggerire la giusta strategia per valutare se ci siano gli estremi per un’azione giudiziale che possa risultare vittoriosa.

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