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Dicembre 2018

L’accesso va consentito ai cani guida per non vedenti

Il cane guida che accompagna un non vendente, o un non udente, non può essere considerato alla stregua degli altri animali: gli deve essere sempre consentito l’accesso a mezzi pubblici, negozi, locali ed aree pubbliche.

I cani guida, infatti, sono cani da assistenza utilizzati da persone affette da cecità e persone ipovedenti, o non udenti addestrati per aiutare queste persone a superare gli ostacoli o altresì per avvertire il padrone della presenza di suoni importanti.

Il cane guida di un non vedente o di un non udente è infatti i suoi occhi e le sue orecchie e funge da ausilio per gli spostamenti del padrone. A tali animali la legge dedica un’apposita dettagliata tutela.

Non può dunque secondo la legge essergli impedito l’accesso L. 37/1974 e n.376/1988, n. 60/2006 sui mezzi pubblici ed inoltre è prevista la gratuità del suo trasporto.

 

Art, 1 – Articolo unico L. N.37/1974: Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

La legge 25 agosto 1988, n.376 prevede poi la Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico.

 

Ai cani per non vedenti e per non udenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida in ultimo non si applica l’Ordinanza Sirchia sui cani pericolosi ORDINANZA 27 agosto 2004 sono, dunque, esonerati dall’obbligo permanente di museruola.

 

La normativa fiscale ha previsto poi delle particolari agevolazioni: l’acquisto e il mantenimento dei cani guida destinati all’assistenza dei non vedenti sono oneri agevolati. Le agevolazioni consistono innanzitutto in una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane. Ai fini del calcolo della detrazione si considera l’intero ammontare del costo sostenuto fino ad un massimo di 18075,99 euro. La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.

 

La seconda agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l’effettiva spesa.

Va precisato che ai familiari del non vedente è preclusa l’opportunità di fruire della detrazione forfetaria anche nel caso in cui il non vedente sia da considerare a carico del familiare stesso.

 

Il non vedente è esonerato dalla raccolta obbligatoria dei bisogni. Si precisa, però, che in genere i cani guida sono addestrati a fare bisogni in luoghi adeguati (diversi dai marciapiedi).

Vi sono poi alcune accortezze dettate dal buon senso e dalla prassi: l’automobilista che veda un cane guida con il suo padrone non vedente attraversare dovrà infatti fermarsi ad una distanza sufficiente da non spaventare l’animale.

Se si stanno dando delle indicazioni al padrone non vedente non si deve mai prendere il cane guida per il guinzaglio né dal collare.

Lo stato Italiano ha previsto anche nella sua legislazione fiscale norme per i cani guida.

Nel testo unico delle imposte sui redditi, e) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: “Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze”.

Nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, con la quale sono stati dati i primi chiarimenti sulle norme contenute nella legge 23 dicembre 1999, n. 488 si precisava che attraverso la modifica dell’ articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, veniva ampliata la platea dei soggetti invalidi beneficiari della detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista per l’acquisto dei mezzi ad essi necessari per la locomozione, comprendendo tra tali mezzi anche gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti, nonché i cani guida per i ciechi.

 

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