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Panoramica sulla legge testamentaria italiana e sulla proprietà immobiliare

La successione al patrimonio di una persona deceduta, anche conosciuta come successione “mortis causa” (vale a dire a causa della morte) è il trasferimento di beni, diritti e doveri in ragione del decesso di una persona (denominata “de cuius”) a uno o più soggetti aventi diritto (denominati “eredi”).

Tale successione è dettagliatamente regolata dal codice civile italiano.

Il diritto italiano prevede generalmente due diversi tipi di successione: 

  1. Successione legittima o intestata (cd. successione “ab intestato”), se non c’è volontà; o
  2. Successione testamentaria, se esiste una volontà espressa del defunto.

 

  1. Successione legittima

Se il defunto non ha espresso le sue ultime volontà tramite testamento, o questo è dichiarato nullo e privo di effetti, o il defunto ha destinato solo una parte del suo patrimonio, si apre una successione intestata o legittima.

 

La legge sulle proprietà immobiliari, in particolare,  prevede che, a seconda delle persone che sopravvivono al defunto, la proprietà sia distribuita tra:

  • Il coniuge,
  • Figli legittimi o naturali,
  • Ascendenti legittimi o naturali,
  • Collaterali,
  • Altri parenti entro il sesto grado,
  • Lo stato.

 

A titolo di esempio:

 -Se sopravvivono solo i figli: la proprietà è distribuita tra loro in parti uguali;

-Se sopravvivono i figli e il coniuge: ½ della proprietà andrà al coniuge e ½ al figlio, se c’è un solo figlio;

-1/3 della proprietà andrà al coniuge e 2/3 ai figli, se ci sono più figli;

-Se solo il coniuge sopravvive: quest’ultimo ha diritto all’intera eredità;

-Se il coniuge sopravvive, con ascendenti e / o collaterali, ma senza figli: il coniuge ha diritto ai 2/3 dell’eredità e 1/3 sarà distribuito tra gli ascendenti / collaterali.

-Se non c’è alcun parente sopravvissuto e il defunto non ha redatto un testamento, tutta la proprietà viene distribuita allo stato (eredità vacante).

 

  1. Successione testamentaria

Il testamento è lo strumento che contenendo le ultime volontà del defunto, distribuisce le proprietà ed i beni, alla morte del testatore.

Secondo il diritto italiano, il testatore può cedere una parte del suo patrimonio ma potrà farlo solo in riferimento alla cosiddetta “quota disponibile” (cioè parte disponibile delle proprietà e dei beni); una parte per legge (la cosiddetta “quota legittima”) deve essere riservata ad alcuni soggetti previsti dal codice civile, chiamati eredi o “legittimari” (il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti).

La successione dei “legittimari” è anche chiamata successione necessaria. Infatti, anche con l’esistenza di un testamento valido, contenete le ultime volontà, la legge italiana garantisce ad alcuni dei parenti il ​​diritto di subentrare al defunto in una parte del suo patrimonio, anche contro la sua volontà, in modo che questi non possa disporre di tutti i suoi beni destinandoli ad altri, ledendo il diritto degli eredi ad avere una parte di beni.

 

La porzione di beni di cui il testatore può disporre liberamente, sottraendola a tutti o ad alcuni degli eredi,  dipende dai quanti e quali sono i superstiti “legittimari” ed è regolata con precisione dal codice civile.

A titolo di esempio:

  •  se il testatore muore lasciando solo la moglie, la porzione della proprietà riservata è del 50% in modo che possa disporre del restante 50%;
  •  se il testatore lascia il coniuge ed un figlio, la parte della proprietà riservata dalla legge a loro è 1/3 ciascuno, quindi la parte disponibile è 1/3;
  • se il testatore lascia il coniuge e più figli, la porzione di proprietà riservata al coniuge è ¼, mentre ½ della proprietà è riservata ai figli, così la quota disponibile sarà ¼.

 

Inoltre, le ultime volontà contenute nel testamento devono rispettare i requisiti previsti dal Codice Civile italiano:

Testamento olografo:  il testamento deve essere scritto a mano, datato e firmato dal testatore.

Atto pubblico: viene scritto da un notaio alla presenza di due testimoni e firmato dal testatore.

Testamento segreto: è redatto dal testatore e consegnato ad un notaio alla presenza di due testimoni secondo la procedura prevista dalla legge.

 

Il testamento è nullo nei casi previsti dalla legge; per esempio se:

  • Se il testamento olografo non è scritto a mano ma per esempio al computer;
  • Il testatore non è sano di mente o non è più nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali;
  • La volontà è stata revocata dal testatore;

Se invece il testatore cede le sue proprietà ledendo la parte riservata dalla legge ai suoi eredi “necessari”, le ultime volontà contenute nel testamento non sono automaticamente nulle ed inefficaci, ma possono portare ad un processo dinanzi al tribunale italiano affinché un giudice riconosca il diritto alla quota di legittima, alla parte lesa.

 

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