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Novembre 2015

Come non pagare il Canone Rai in bolletta luce

In italia, l’unica lotta all’evasione che viene effettivamente combattuta è quella all’evasione del canone Rai. Con la nuova norma inserita nella Legge di Stabilità 2016, infatti, il canone Rai si pagherà per il semplice fatto di avere siglato un contratto di fornitura di energia elettrica per l’abitazione di residenza ed essere quindi, intestatario dell’utenza: in pratica, con la bolletta della luce verranno addebitate un totale di 100 euro all’anno.
Scatta, insomma, quella che si chiama una “presunzione relativa”: la legge cioè “presume” che l’intestatario dell’utenza abbia anche una televisione ma gli consente di dimostrare il contrario. Ma come fare a non pagare allora, se non si possiede un televisore? e come fare in tutti quei casi in cui delle rettifiche sono necessarie per non versare il canone due volte? La dimostrazione può essere effettuata con una semplice autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, sede di Torino, (anche se non siete ivi residenti) a mezzo di raccomandata a.r., oppure con consegna a mani presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Nell’autocertificazione il contribuente dovrà dichiarare, in carta semplice e senza bolli, di non possedere alcun apparecchio televisivo all’interno del proprio immobile di residenza o in altri immobili di sua proprietà.

Il canone di abbonamento – recita la legge – è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi atti a ricevere il segnale radio-tv, detenuti o utilizzati, “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce una distinta voce, non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica”. Andranno dunque segnalati tutti quei casi in cui non lo si deve, a buon diritto, versare.
Se il contribuente non vive nella casa di proprietà, ma in una in affitto, dovrà comunque pagare il canone se, all’interno dell’appartamento, possiede un televisore.

Una disciplina specifica è dettata in materia di

– contratti di locazione (3 diverse ipotesi);

– immobili in comodato;

– seconda casa di abitazione;

– partite IVA e luoghi di lavoro;

– ipotesi di più soggetti che condividono un appartamento (coinquilini), perché su ciascuno di essi grava (in astratto) l’obbligo di pagare un autonomo canone Rai.

Se la luce è intestata ad un soggetto ma  ad aver acquistato la televisione è un soggetto diverso dall’intestatario dell’utenza della luce, non c’è necessità di effettuare alcuna rettifica, basterà effettuare il versamento, poiché, in ogni caso, il canone deve essere pagato. Pertanto, con l’assolvimento del pagamento da parte dell’intestatario del contratto elettrico non saranno tenuti a versarlo anche gli altri soggetti dello stesso nucleo. L’unico caso in cui sia il marito che la moglie dovranno versare il canone Rai è qualora i due conservino due residenze diverse e in entrambi gli immobili vi siano due apparecchi televisivi. Se, invece, in uno dei due appartamenti non vi sia la tv, si rientra nella prima ipotesi di questo articolo: sarà cioè necessario inviare l’autocertificazione per non pagare due volte il canone.

La maggiorazione delle bollette dovuta al canone televisivo sarà di 70 euro nel mese di luglio 2016 e di 10 euro nei mesi successivi, fino alla concorrenza dell’importo richiesto, e così per i prossimi anni.

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